Competenze
L’obiettivo della Polizia giudiziaria è coadiuvare il pubblico ministero nello svolgimento dell’attività investigativa, quindi svolgere ispezioni, interrogazioni e quanto sia necessario a raccogliere prove utili per individuare il colpevole di un reato.
Il corpo di Polizia giudiziaria è formato da membri appartenenti alle forze di Polizia e si occupa dell’attività investigativa al fine di ricercare i colpevoli di reati, sotto la direzione del pubblico ministero. La Polizia giudiziaria agisce su delega e sotto il coordinamento del pubblico ministero, svolge le indagini investigative e provvedere agli arresti.
Tutte le operazioni compiute dagli agenti devono poi essere passate al vaglio da un magistrato “terzo”; in questo modo all’indagato viene garantito il giudizio di una persona estranea ai fatti e non coinvolta nelle indagini investigative, al fine di garantire imparzialità e correttezza delle procedure. I compiti della Polizia giudiziaria sono elencati negli articoli 55-59 del Codice di procedura penale e sono i seguenti: investigazioni, in seguito a segnalazioni o di propria iniziativa; repressione di attività illecite, come l’arresto in flagranza di reato; esecuzione degli atti e dei comandi del pm o del giudice. Polizia giudiziaria, tutte le competenze Come abbiamo visto la P.G. ompie tutte le operazioni necessarie ad individuare chi e come ha commesso un reato.
Nel dettaglio può: perquisire e ispezionare luoghi e persone; individuare e sequestrare i beni pertinenti al reato; prendere informazioni sull’indagato da terzi testimoni; compiere le intercettazioni, quando sono autorizzate; Se la necessità lo richiede, la Polizia giudiziaria può procedere anche all’arresto in flagranza di reato dell’indagato e alla sua identificazione.
Polizia giudiziaria: come è organizzata:
La Polizia giudiziaria non è un corpo a sé stante, come molti pensano, ma è costituita da ufficiali e agenti di Polizia che sono a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’espletamento delle indagini investigative. La Polizia giudiziaria si articola in sezioni e servizi: le prime sono istituite presso le Procure e possono essere considerate il vero e proprio braccio operativo del sistema in quanto alle strette dipendenze del pubblico ministero, le seconde invece seguono le direttive sia del pm che delle altre istituzioni. L’articolo 57 del Codice di procedura penale stabilisce che sono ufficiali di polizia giudiziaria i seguenti soggetti: dirigenti, commissari, ispettori e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato; ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri, Guardia di finanza, agenti di custodia e Corpo forestale; il sindaco dei Comuni in cui non ci sia l’ufficio della Polizia di Stato, dei Carabinieri o della Guardia di finanza.
L’articolo 5 della Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Locale stabilisce che sono ufficiali di polizia giudiziaria anche i seguenti soggetti: il personale che svolge servizio di Polizia Locale rivestendo la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; Polizia giudiziaria e Pubblico ministero, il coordinamento.
Tutta l’attività della Polizia giudiziaria è mirata alla collaborazione con il pubblico ministero cui spetta l’esercizio dell’azione penale. Quindi il pm ha potere di coordinamento e direzione delle indagini che la Polizia è chiamata ad eseguire. Lo scopo ultimo di questo corpo infatti è condurre le indagini preliminari che servono a stabilire se un sospettato sia colpevole o meno. In caso di esito positivo, il pm metterà in moto la macchina giudiziaria.
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Ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2024, 10:40