Chiarimenti installazione antenna Carchitti
Pubblicato il 18 febbraio 2022 • Ambiente , Comune , Opere , Servizi
Nell’ottica della trasparenza e della chiarezza cui devono essere improntati i rapporti fra Amministrazione comunale e Cittadini, si ritiene doveroso mettere a disposizione di tutti alcuni elementi informativi che hanno guidato le azioni poste in campo dal Comune di Palestrina a tutela dei delicati interessi pubblici connessi all’installazione di un’antenna telefonica presso Carchitti.
Tali azioni:
- sono state eseguite previo e ampio approfondito confronto in Consiglio comunale che si è occupato di analizzare i diversi profili in questione nelle sedute del 29 giugno 2021 nonché del 21 settembre 2021, i cui verbali regolarmente pubblicati sono a disposizione per essere consultati in allegato sotto al presente comunicato;
- sono state basate sul fatto che l’installazione in questione rientra fra le attività “liberalizzate” ossia “il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale” (art. 19 legge n. 241/90). Pertanto, per tali attività, si ritiene che l’autorizzazione derivi direttamente dalla sussistenza dei presupposti di legge;
- sono state definite esercitando il diritto riconosciuto dalla vigente normativa al Comune di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, ma al tempo stesso rispettando il divieto, previsto sempre dalla vigente normativa, di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato.
Il tutto nel pieno rispetto delle indicazioni del Prefetto di Roma in cui viene evidenziato che Regioni e Comuni non possono adottare provvedimenti e/o misure di carattere urbanistico o edilizio al fine di vanificare il diritto degli operatori ad installare la rete in intere zone del territorio, come da nota allegata al presente comunicato;
- sono state attuate con la finalità di prevenire un pericoloso fenomeno di concorrenza fra privati rispetto alla messa a disposizione di proprie aree a favore del soggetto gestore;
- sono state messe in atto pretendendo che il sito di installazione fosse di proprietà comunale e definendo all’interno del contratto di locazione un quadro di obblighi puntuali a carico del soggetto gestore volti ad assicurare ai cittadini livelli di garanzia maggiori rispetto a quelli previsti nei contratti standards stipulati con i privati;
- sono state realizzate prevedendo che sia effettuata una misurazione da parte del competente organo di vigilanza che è l’ARPA LAZIO prima dell’installazione dell’antenna e anche dopo, quando la stessa entrerà in funzione;
- sono state formalizzate introducendo nel contratto di locazione, l’obbligo a carico del soggetto gestore, di installare una sola antenna (il gestore aveva programmato il posizionamento di 2 o 3 antenne su siti diversi) e unicamente sul suolo comunale con impegno ad accogliere anche gli altri eventuali soggetti gestori, escludendo in tal modo una proliferazione di ulteriori antenne ed evitando l’effetto moltiplicatore delle emissioni.